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FISCALITA' SUCCESSIVA ALL'ACQUISTO

12.11.2014 20:51

 

 

 

5.1 Durante il periodo di proprietà 

 

- Ogni anno bisognerà pagare la Taxe fonciere (ICI italiana) il cui valore  varia in ogni località e 

che, in linea di massima ha la stessa incidenza dell'ICI. A differenza dall'Italia questa tassa viene    

pagata con bollettini inviati direttamente dal fisco francese senza bisogno di fare denunce annuali. 

Gli immobili nuovi godono di una esenzione biennale della Taxe Fonciere. 

 

- A partire dal 2012 in Italia è stata istituita l’ IVIE una imposta patrimoniale dello 0,76% sugli 

immobili all’estero di proprietà di residenti in Italia. Questa imposta, per evitare la doppia 

imposizione (sia in Italia che nello stato in cui si trovano gli immobili) viene calcolata deducendo 

dallo 0,76% quanto già pagato come imposta dello stato in cui si trova l’immobile. Il valore sul 

quale calcolare lo 0,76% si trova usando i moltiplicatori dell’ IMU Italiana applicati alla rendita 

catastale, un appartamento tradizionale usato come casa vacanze o affittato saltuariamente 

utilizzerà il moltiplicatore residenziale 160, mentre un appartamento gestito con contratto di lungo 

termine con posizione fiscale di LMNP o affittacamere ammobiliato non professionista utilizza il 

moltiplicatore delle strutture alberghiere  65.  

 

Es: Un monolocale di 20mq a Nizza ha una rendita catastale di 900€ e paga una Taxe Fonciere di 450€  

se acquistato in una struttura tradizionale pagherà un IVIE di: 

900€ x 160 x 0,76% =1.094 € – 450€ = 644€  

se acquistato con LMNP in una struttura turistica o per studenti pagherà un IVIE di: 
900 € x 65 x 0,76%  = 444€ - 450€ = 6 € (non dovrà pagare nulla) 

 

- Chi usa l'immobile deve poi pagare la Taxe d'Habitation che, in linea di massima, è pari alla 

Taxe Fonciere. Se  l’immobile sarà dato in locazione è l’inquilino a doverla pagare mentre il 

proprietario, in questo caso, dovrà pagare l'Impot sur le Revenu (Imposta sul reddito). 

-  L'Impot sur le Revenu per i REVENUS FONCIERS (redditi fondiari) per i non residenti in 

Francia, è pari al 20%  del 70% dell’affitto effettivamente incassato dopo aver dedotto gli 

eventuali interessi sul mutuo che ha finanziato l’acquisto. Da Agosto 2012 oltre il 20 % bisognerà 

pagare anche il 15,5% come PRELEVEMENTS SOCIAUX perciò il totale sarà il 35,5% del 70% 

degli affitti incassati. 

 

 

 

 

La convenzione fiscale tra Francia ed Italia, al fine di evitare la doppia imposizione, prevede che le 

imposte sul reddito pagate in Francia siano considerate come acconto di imposta su quanto il proprietario  

 

dovrà pagare in Italia sullo stesso reddito. Esempio: se il proprietario in Italia ha un livello di imposizione 

che tocca il 43% ed incassa 10.000 € di affitto in Francia, in Italia egli dovrà   

pagare una imposta pari al 43% su 7.000 € (il 70% degli affitti incassati) cioè  3.010 €  che, dedotti i 

2.500 € (35,5% di 7.000)  già pagati in Francia, diventeranno 510€ da versare al fisco Italiano. 

In totale egli avrà pagato il 43% come previsto dall'imposizione fiscale Italiana.